Il Corso di Formazione Generale per Lavoratori è regolato dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025. L'assenza di formazione espone il datore di lavoro a responsabilità e sanzioni in caso di controllo.
La formazione generale dei lavoratori rappresenta il primo obbligo formativo previsto dal D.Lgs. 81/08 per tutte le imprese, a prescindere dal settore o dal livello di rischio. Costituisce la base su cui costruire un'autentica cultura della sicurezza, ed è obbligatoria per tutti i lavoratori, senza alcuna eccezione. Non si tratta di un semplice adempimento burocratico, ma di uno strumento concreto per rendere i lavoratori consapevoli, informati e responsabili.
L'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 definisce "Lavoratore" la persona che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. A tale figura è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che svolge la propria attività per conto della società o dell'ente stesso.
In base alla normativa vigente, il lavoratore deve ricevere una formazione e un addestramento adeguati e sufficienti in materia di sicurezza e salute, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08, la formazione dei lavoratori deve svolgersi in collaborazione con gli Organismi Paritetici Nazionali.